DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. All'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

              «c) capitale sociale versato non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni o al maggior importo determinato ai sensi del comma 4, lettera b)»;

          b) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

              «b) in relazione all'attività svolta dagli intermediari, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche, prevedere un capitale sociale minimo superiore e stabilire diversi requisiti patrimoniali»;

          c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. L'UIC detta disposizioni aventi a oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari. L'UIC adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina»;

          d) al comma 6, le parole: «dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto stabilito ai sensi del presente articolo».

 

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      2. Al comma 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le parole: «i commi 6» sono sostituite dalle seguenti: «i commi 5-bis, 6».
      3. All'articolo 121 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività d'impresa, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore del consumatore»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. Per consumatore si intende la persona fisica indicata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

              «a) ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro e superiore a 31.000 euro. Il CICR, con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, può stabilire limiti diversi»;

          e) alla lettera b) del comma 4 le parole: «, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore» sono soppresse;

          f) dopo la lettera d) del comma 4 è inserita la seguente:

              «d-bis) ai finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere, oltre all'ammontare delle spese vive sostenute e documentate, esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi»;

 

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          g) alla lettera e) del comma 4, le parole: «, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento» sono soppresse;

          h) dopo la lettera e) del comma 4 è inserita la seguente:

              «e-bis) ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili con durata superiore a cinque anni»;

          i) dopo la lettera f) del comma 4 è aggiunta la seguente:

              «f-bis) ai finanziamenti a condizioni agevolate nonché alle forme di microcredito e di finanza mutualistica e solidale, nei casi e secondo le modalità individuati dal CICR».

      4. All'articolo 122 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende tutti gli oneri, inclusi gli interessi, le commissioni, le tasse, il compenso dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo e gli oneri da sostenere in relazione al contratto di credito; i costi relativi a servizi accessori sono inclusi nel TAEG se tali servizi sono necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              «2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare, la formula di calcolo e i casi in cui, al fine di evitare elusioni, i costi dei servizi accessori devono essere comunque inclusi nel computo del TAEG»;

          c) il comma 3 è abrogato.

 

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      5. L'articolo 123 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 123. - (Pubblicità). - 1. Gli annunci pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano, nell'ordine, le seguenti informazioni attraverso un esempio rappresentativo:

          a) il tasso di interesse, fisso o variabile, e ogni altra informazione relativa agli oneri applicati;

          b) l'ammontare complessivo del credito;

          c) il TAEG;

          d) eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate, qualora tali costi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

          e) la durata del contratto;

          f) nel caso di dilazione di pagamento, il prezzo del bene o del servizio in contanti e l'eventuale anticipo dovuto dal consumatore.

      2. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La documentazione di trasparenza fornisce, oltre alle informazioni previste dal comma 1, almeno l'indicazione dell'ammontare di ciascuna rata e del costo totale del credito per il consumatore.
      3. Il CICR può individuare informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2, anche differenziandole a seconda dello strumento impiegato per la loro diffusione, nonché casi e modalità in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante uno o più esempi tipici ovvero può non essere indicato».

      6. Dopo l'articolo 123 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, come sostituito dal

 

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comma 5 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 123-bis. - (Obblighi precontrattuali). - 1. Prima della conclusione del contratto, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni in suo possesso, di quelle fornite dal consumatore nonché di ogni altra informazione ritenuta utile.
      2. Prima della conclusione del contratto, il finanziatore si assicura, secondo le modalità individuate dal CICR, che il consumatore abbia ricevuto le informazioni previste a norma degli articoli 116 e 123, e fornisce al consumatore le spiegazioni necessarie affinché il medesimo sia in grado di valutare se il credito propostogli è adeguato alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.

      Art. 123-ter. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, oltre ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo gli altri soggetti, diversi dal finanziatore, che, nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      2. I soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo possono ricevere un compenso dal consumatore solo nel caso in cui il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore, purché l'ammontare del compenso sia stato pattuito con contratto concluso in forma scritta o in altra forma prevista dal CICR e sia stato preventivamente comunicato

 

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al finanziatore ai fini del calcolo del TAEG».

      7. All'articolo 124 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del comma 7»;

          b) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

              «g-bis) le altre clausole e informazioni stabilite dal CICR»;

          c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

          d) al comma 5, alinea, le parole: «, queste ultime sono sostituite di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di errata indicazione del TAEG, questi sono sostituiti di diritto con quanto pubblicizzato ovvero, in mancanza,».

      8. All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o di recedere dal» sono sostituite dalla seguente: «al»;

          b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Nei casi di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto alla risoluzione anche del contratto di finanziamento quando esso è stato concluso in funzione dell'acquisto dei medesimi beni o servizi.
      3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche nei riguardi del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
      3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità

 

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indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni.
      3-quinquies. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 3-quater, il consumatore è liberato anche dalle obbligazioni connesse a servizi accessori.
      3-sexies. Il comma 3-quater non si applica alle aperture di credito in conto corrente e ai casi in cui il consumatore possa esercitare il recesso ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, ovvero del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

      9. L'articolo 126 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 126. - (Regime speciale per le aperture di credito). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 124, commi 2 e 3, i contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito, anche se connessa all'uso di una carta di credito, contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

          a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;

          b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, inclusi quelli dovuti in caso di sconfinamento e gli interessi di mora, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso;

          c) le modalità di utilizzo del credito;

          d) le modalità di recesso dal contratto.

      2. In caso di sconfinamento superiore all'importo individuato dal CICR per un periodo superiore a trenta giorni, il creditore informa il consumatore dell'ammontare dello sconfinamento e dei corrispettivi

 

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dovuti, secondo le modalità previste per l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 119, comma 1».

      10. All'articolo 127 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

              «2-bis. L'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi precontrattuali e delle prescrizioni stabilite dagli articoli 123-bis, comma 2, e 123-ter, comma 2, nei rapporti con i consumatori spetta alla banca, all'intermediario finanziario, ai soggetti di cui all'articolo 121, comma 2, lettera c), ovvero ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

              2-ter. Il CICR emana disposizioni di esecuzione del presente titolo»;

          b) al comma 3, le parole: «i soggetti operanti nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «gli intermediari».

      11. All'articolo 128 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, nonché dei mediatori creditizi,»;

          b) al comma 5, le parole: «di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, o dell'UIC o delle altre autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai sensi del presente titolo, la Banca d'Italia, l'UIC o le altre autorità» e le parole: «può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «possono disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a

 

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trenta giorni, e divieti riguardanti le modalità di commercializzazione».

      12. All'articolo 144 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «106, commi 6» sono sostituite dalle seguenti: «106, commi 5-bis, 6»;

          b) al comma 3:

              1) le parole: «funzioni di amministrazione o di direzione» sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo»;

              2) le parole: «, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3,» sono soppresse;

              3) le parole: «per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123» sono sostituite dalle seguenti: «per la significativa inosservanza delle norme contenute nel titolo VI»;

          c) al comma 4:

              1) le parole: «funzioni di amministrazione o di direzione» sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo»;

              2) le parole: «, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3,» sono soppresse.

      13. Dopo il comma 5 dell'articolo 155 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «5-bis. I mediatori creditizi di cui all'articolo 16-ter, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, commi 3, lettere a), c) e d), e 6, 108, 109 e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari».

 

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Art. 2.
(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

      1. Gli articoli 40, 41 e 42 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.
      2. L'articolo 43 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «Art. 43. - (Rinvio al testo unico bancario). - 1. Per la disciplina del credito al consumo, si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni».

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374).

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 3. - (Agenzia in attività finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata all'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
      2. È istituito l'elenco degli agenti in attività finanziaria, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'elenco provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel

 

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rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione nell'elenco, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'elenco stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'UIC, e sotto la supervisione dell'UIC medesimo.
      3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le seguenti condizioni:

          a) per le persone fisiche:

              1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

              2) domicilio nel territorio della Repubblica;

              3) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equivalente sulla base di una valutazione effettuata dall'organismo;

              4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario, e successive modificazioni;

              5) possesso dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

 

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              6) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6;

          b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

              1) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;

              2) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario, e successive modificazioni;

              3) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

              4) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

              5) rispetto dei requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3-bis;

              6) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

      4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità da parte dei soggetti indicati nel numero 2) della lettera b) del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario. In caso di perdita dei requisiti di professionalità da parte dei soggetti indicati nel numero 3) della lettera b) del comma 3, si applica l'articolo 109, comma 2, del testo unico bancario.
      5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è richiesto il superamento di una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo. Sono esonerati dalla prova coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall'organismo di cui al comma 2,

 

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consistenti nell'avere effettivamente svolto, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, una delle seguenti attività:

          a) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di una banca;

          b) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un'impresa di investimento;

          c) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario;

          d) agente in attività finanziaria o mediatore creditizio.

      6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'elenco, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
      7. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 5 deve includere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale o per conto del quale è stata effettivamente svolta l'esperienza professionale, attestante le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
      8. L'agente deposita una copia del contratto con un intermediario finanziario, iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, presso l'organismo di cui al comma 2. Qualora non eserciti l'attività per tre anni, il soggetto è cancellato dall'elenco.
      9. Ai fini della tenuta dell'elenco, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere agli agenti in attività finanziaria la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione

 

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di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
      10. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
      11. Per i danni causati dall'agente in attività finanziaria risponde in solido l'intermediario per conto del quale opera, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

      Art. 3-bis. - (Poteri regolamentari). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentito l'UIC, determina i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo 3 e alle relative forme di pubblicità;

          b) all'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3, ivi compresi i requisiti patrimoniali e di forma giuridica dei soggetti da iscrivere, e alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;

          c) alle cause di incompatibilità, escludendo in particolare la possibilità della contestuale iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi;

          d) all'esame dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui all'articolo 3, relative ai provvedimenti indicati alla lettera b), da parte di un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, nonché dalle associazioni dei consumatori;

          e) ai poteri di supervisione dell'UIC sugli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e alla lettera d) del presente comma, ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di

 

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impossibilità o irregolarità del funzionamento degli organismi medesimi;

          f) alle modalità di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria.

      2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti il contenuto dell'attività di agenzia in attività finanziaria e le attività diverse esercitabili dai soggetti iscritti nell'elenco, includendovi, tra l'altro, la promozione e il collocamento di prodotti per conto di banche nel rispetto della disciplina vigente».

Art. 4.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108).

      1. L'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 16. - 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
      2. È istituito l'elenco dei mediatori creditizi, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'elenco provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei mediatori creditizi, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento della propria attività. Esso provvede all'iscrizione nell'elenco, previa verifica dei necessari requisiti,

 

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e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'elenco stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'UIC, e sotto la supervisione dell'UIC medesimo.
      3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:

          a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

          b) capitale sociale versato pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

          c) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di mediazione creditizia;

          d) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          e) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

          f) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

          g) rispetto degli eventuali requisiti patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16-bis;

          h) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

      4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità e di professionalità da parte dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3, si applicano gli articoli 108,

 

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comma 3, e 109, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
      5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è richiesto il superamento di una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo. Sono esonerati dalla prova coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall'organismo di cui al comma 2, consistenti nell'avere effettivamente svolto, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, una delle seguenti attività:

          a) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di una banca;

          b) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un'impresa di investimento;

          c) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          d) agente in attività finanziaria o mediatore creditizio.

      6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'elenco, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
      7. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 5 deve includere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale o per conto del quale è stata effettivamente svolta l'esperienza professionale, attestante

 

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le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
      8. Ai fini della tenuta dell'elenco, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
      9. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
      10. La pubblicità dell'attività di cui al comma 1 per mezzo della stampa è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
      11. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
      12. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      13. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da 2.066 euro a 10.330 euro.
      14. Le disposizioni dei commi da 1 a 12 non si applicano quando l'attività di mediazione è svolta da banche, intermediari finanziari e promotori finanziari.

      Art. 16-bis. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentito

 

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l'UIC, determina i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo 16 e alle relative forme di pubblicità;

          b) all'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 16, ivi compresi eventuali requisiti patrimoniali dei soggetti da iscrivere, e alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;

          c) alle cause di incompatibilità, escludendo in particolare la possibilità della contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;

          d) alle soglie dimensionali ai fini dell'applicazione dell'articolo 16-ter, tenuti presenti i volumi dei finanziamenti intermediati, il numero dei dipendenti, dei clienti e l'articolazione territoriale nonché il numero delle convenzioni eventualmente in essere con soggetti che erogano il credito;

          e) all'esame dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui all'articolo 16, relative ai provvedimenti indicati alla lettera b), da parte di un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori;

          f) ai poteri di supervisione dell'UIC sugli organismi di cui all'articolo 16, comma 2, e alla lettera e), ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di impossibile o irregolare funzionamento degli organismi medesimi.

      2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti il contenuto dell'attività di mediazione e le attività diverse esercitabili dai soggetti iscritti nell'elenco.

      Art. 16-ter. - 1. I mediatori creditizi che intendano superare le soglie dimensionali individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze a

 

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norma dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), della presente legge devono iscriversi, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni.
      2. I mediatori creditizi iscritti nella sezione di cui al comma 1 restano iscritti anche nell'elenco previsto dall'articolo 16, comma 2.
      3. Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia da parte di soggetti che, pur non essendo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, superino le soglie dimensionali previste dal comma 1 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro».

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'albo dei mediatori creditizi, entro sei mesi dalla costituzione dei rispettivi organismi, presentano ai medesimi, nonché all'UIC nel caso di società di mediazione creditizia che superano le soglie dimensionali previste con il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), della legge 7 marzo 1996, n. 108, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività.
      2. Le prove valutative di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nonché di cui al comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108,

 

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come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi, devono essere indette dai rispettivi organismi per almeno due volte nei dodici mesi successivi alla data di costituzione dei medesimi organismi.
      3. Fino all'emanazione delle nuove norme regolamentari di attuazione delle modifiche apportate dalla presente legge al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e alla legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano, in quanto compatibili, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, nonché le relative disposizioni di attuazione. Fino alla stessa data, non sono ammesse nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Art. 6.
(Disposizioni urgenti in materia
di assicurazioni).

      1. Al fine di favorire il processo di integrazione dei mercati finanziari e di razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.       2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio,» sono inserite le seguenti: «alle politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio e ai rapporti con le autorità di settore,»;

          b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, le parole: «politiche nel

 

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settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza;» sono soppresse, e dopo le parole: «offerta di beni e servizi;» sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni;»;

          c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

      «Art. 30. - (Attribuzione di funzioni ad altri Ministeri). - 1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze».

            3. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, già svolti dall'ISVAP stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
      5. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale già riconosciuto nonché la qualifica e le funzioni svolte, è trasferito alla Banca d'Italia, alla CONSOB o ad altre autorità di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ISVAP.
      6. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di commissario liquidatore dell'Istituto e provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'Istituto e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal

 

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Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

            1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, lettere b), numero 2), e c), numero 2), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.